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D.Lgs. 81/08: la gestione dei dispositivi di protezione individuale, informazione, formazione e addestramento.

D.Lgs. 81/08: la gestione dei dispositivi di protezione individuale, informazione, formazione e addestramento.

SCELTA E MANUTENZIONE DEI DPI.

DEFINIZIONE

Dispositivi di protezione individuale (DPI): qualsiasi tipo di attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato allo stesso scopo.

GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – ADEMPIMENTI LEGISLATIVI

· I dispositivi di protezione individuale devono essere scelti ed adottati a seguito della valutazione dei rischi e in base al programma delle misure di Prevenzione e Protezione.

· I lavoratori, prima di utilizzare i DPI devono essere informati, formati ed anche addestrati in maniera specifica per ciò che concerne i DPI di terza categoria. (Si vedano le specifiche riportate di seguito)

· i DPI con specifica data di scadenza, devono essere tassativamente sostituiti, inoltre, almeno una volta all’anno (nel corso dell’effettuazione delle manutenzione periodica) l’azienda che effettua la manutenzione controlla la data di scadenza. Infine il datore di lavoro, con la collaborazione di una azienda specializzata, assicura il mantenimento nel tempo delle caratteristiche specifiche dei DPI, attraverso la pulizia o la sostituzione.

I DPI si dividono nelle seguenti categorie:

PRIMA CATEGORIA

sono DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare da azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti meccanici, da prodotti detergenti, da contatto con oggetti caldi a temperatura £ 50°C, urti lievi e vibrazioni

Ad esempio: guanti in lattice, guanti in crosta,

SECONDA CATEGORIA

sono i DPI che non rientrano nelle altre due categorie

Ad esempio: tappi auricolari, cuffie.

TERZA CATEGORIA

sono DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente

rientrano in questa categoria i DPI di protezione:

· respiratoria filtranti contro aerosol e gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;

· isolante, ivi compresi quelli destinati all’immersione subacquea;

· limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e le radiazioni ionizzanti;

· per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura dell’aria non inferiore a 100°C;

· per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non superiore a 50°C;

· dalle cadute dall’alto;

· dai rischi connessi con attività che espongano a tensioni elettriche pericolose.

Ad esempio: imbracature, filtranti facciali, guanti antiacido, tute ignifughe,