Novità sulla prevenzione incendi per gli impianti fotovoltaici: i chiarimenti operativi

Novità sulla prevenzione incendi per gli impianti fotovoltaici: i chiarimenti operativi

Aggiornate dai Vigili del Fuoco le linee guida per la sicurezza antincendio degli impianti fotovoltaici: gli ultimi chiarimenti pratici tutelano chi aveva già avviato i lavori e aggiornano alcuni criteri di sicurezza.

Il 1° settembre 2025 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato la nota DCPSTAE n. 14030, che aggiorna le linee guida per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti fotovoltaici ubicati all’interno di attività soggette alla prevenzione incendi prevista dal D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. La nuova nota sostituisce i precedenti documenti del 2012, e comprende regole di applicazione e chiarimenti destinati a professionisti, operatori e Comandi territoriali. 

La linea guida aggiornata ha lo scopo di uniformare criteri tecnici e pratici per ridurre il rischio incendio connesso agli impianti fotovoltaici integrati o a servizio di edifici civili, industriali, commerciali e rurali: ecco cosa cambia dalle precedenti disposizioni.

Ok agli impianti avviati prima del 1° settembre

Ok agli impianti avviati
prima del 1° settembre

Una parte centrale del chiarimento riguarda il trattamento dei casi già in corso alla data della nota. Il documento richiama il principio giuridico del “legittimo affidamento”: se, prima del 1° settembre 2025, un soggetto aveva ormai concretamente avviato le procedure per l’installazione (anche senza aver completato tutti i passaggi autorizzativi), è riconosciuta la possibilità di completare l’intervento secondo la disciplina previgente. Questa indicazione è importante perché tutela chi ha già investito tempo e risorse in progettazione, contratti o lavori. 

Per evitare incertezze, la nota elenca alcuni esempi di attività considerate “già avviate”:

  • Attivazione delle procedure previste dal DPR 151/11;
  • Presentazione di comunicazioni, SCIA edilizia o CILA;
  • Sottoscrizione di contratti vincolanti per fornitura/installazione;
  • Completamento della progettazione con specifiche definitive;
  • Avvio dei lavori;
  • Accettazione formale di preventivi vincolanti;
  • Disponibilità di documentazione con data certa. 
La centralità della valutazione del rischio e la flessibilità progettuale

La centralità della valutazione del rischio
e la flessibilità progettuale

La nota sottolinea poi che la valutazione del rischio incendio resta il fulcro delle scelte progettuali e operative: le linee guida sono uno strumento di indirizzo, non un vincolo assoluto. Il progettista può proporre soluzioni alternative purché dimostri, con analisi del rischio adeguata, che gli obiettivi di sicurezza sono pienamente raggiunti. I Comandi locali sono chiamati a garantire un’applicazione omogenea delle indicazioni, rispettando il principio di proporzionalità e la specificità dei contesti.

Raccomandazioni pratiche per professionisti e operatori

Raccomandazioni pratiche
per professionisti e operatori

Per chi opera nel settore degli impianti fotovoltaici — progettisti, installatori, responsabili di esercizio e imprese — la nota impone alcuni passaggi utili al servizio di prevenzione incendi:

  • Verificare la data di avvio delle procedure e raccogliere documentazione probatoria con data certa; 
  • Aggiornare o integrare la valutazione del rischio incendio in base alle nuove linee guida; 
  • Dialogare preventivamente con il Comando VVF competente e documentare ogni scelta progettuale alternativa con analisi tecniche; 
  • Predisporre piani di manutenzione e gestione (esercizio e manutenzione sono parte integrante della sicurezza nel tempo); 
  • Conservare contratti, offerte accettate e autorizzazioni per poter dimostrare lo “stato di avanzamento” nei casi di transizione normativa. 
Implicazioni per gli enti e per i Comandi locali

Implicazioni per gli enti
e per i Comandi locali

Le Direzioni regionali e i Comandi sono incaricati di diffondere le indicazioni sul territorio e di uniformare i criteri applicativi. Ciò significa che il contatto preventivo con il Comando competente non è solo una buona pratica, ma diventa uno strumento necessario per ottenere pareri e coordinare le soluzioni tecniche, soprattutto nei casi liminali o complessi.

Alla luce di quanto previsto, il nuovo assetto normativo e i chiarimenti interpretativi danno sicurezza giuridica a chi aveva già avviato pratiche e, al tempo stesso, richiedono a progettisti e imprese attenzione tecnica e documentale.

Aggiornare la valutazione del rischio, dialogare con il Comando locale e conservare prove documentali sono passi pratici che permettono di procedere con chiarezza e responsabilità: così si conciliano innovazione energetica e tutela della sicurezza antincendio.

Contattaci per verificare di essere in linea con la normativa

    Confermo di aver letto l'informativa sulla privacy di accettarne le condizioni e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
    Ho letto l’informativa sulla privacy e desidero iscrivermi al servizio di newsletter.

Ultime news

Antinfortunistica
Abbigliamento da lavoro e DPI: la gestione efficace è parte integrante della sicurezza aziendale
Il Decreto Legge del 24/12/2021 (n. 221) stabilisce l’obbligo di utilizzo di mascherina FFP2 sui mezzi di trasporto e per partecipare ad eventi e spettacoli e per l’auto-sorveglianza in caso di contatti con soggetti positivi al Covid-19.
Continua a leggere
Antincendio
Antincendio: cosa cambia con il Decreto per i tecnici manutentori
Il Decreto Legge del 24/12/2021 (n. 221) stabilisce l’obbligo di utilizzo di mascherina FFP2 sui mezzi di trasporto e per partecipare ad eventi e spettacoli e per l’auto-sorveglianza in caso di contatti con soggetti positivi al Covid-19.
Continua a leggere
Antinfortunistica
Ambienti confinati: la gestione delle emergenze è essenziale per la sicurezza
Il Decreto Legge del 24/12/2021 (n. 221) stabilisce l’obbligo di utilizzo di mascherina FFP2 sui mezzi di trasporto e per partecipare ad eventi e spettacoli e per l’auto-sorveglianza in caso di contatti con soggetti positivi al Covid-19.
Continua a leggere