Vie di esodo antincendio: le norme da rispettare
In questo articolo illustriamo le regole da rispettare nella realizzazione e nell’utilizzo delle vie di esodo antincendio in azienda. Continua a leggere per assicurarti di essere in linea con le normative.
Le vie di esodo antincendio sono misure di tutela e di salvaguardia dei lavoratori che consentono loro di abbandonare gli ambienti interessati da un eventuale incendio e raggiungere un luogo sicuro. Fanno parte di questa categoria uscite di emergenza, porte, corridoi e percorsi che conducano ai luoghi sicuri in caso di incendio.
Con luogo sicuro si intende qualsiasi spazio aperto o qualsiasi spazio a cielo aperto non investito dai prodotti della combustione e dove non vi sia il rischio di crollo.
Come tutti gli altri protocolli di prevenzione incendi, le vie di esodo sono precisamente normate su tutto il territorio italiano e devono soddisfare diversi requisiti di efficienza e sicurezza. Devono essere:
- Libere da ostacoli, in modo da consentire l’agevole spostamento delle persone in direzione del luogo sicuro;
- Adeguate nel numero e nelle dimensioni agli ambienti di lavoro e alle loro caratteristiche, nonché al numero massimo di occupanti previsto negli specifici ambienti; la larghezza minima del percorso (misurata nel punto più stretto dello stesso) deve sempre consentire l’agevole evacuazione degli ambienti;
- Adeguatamente segnalate mediante cartelli segnaletici e/o altri avvisi a norma di legge, che ne rendano chiara l’ubicazione e ne facilitino il raggiungimento, anche da parte di personale esterno o in visita;
- Se necessario, dotate di sistemi di illuminazione di emergenza, a funzionamento autonomo e ad accensione automatica in caso di mancata corrente elettrica.
Le uscite di emergenza e in generale i varchi di esodo sull’esterno costituiscono i presidi più importanti nella protezione incendio delle persone e dei beni. Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce i criteri di conformità delle uscite antincendio e di emergenza:
- Ogni luogo di lavoro, ad eccezione degli ambienti piccoli o a rischio d’incendio medio/basso, deve disporre di via d’uscita alternative rispetto alle principali, e ciascuna di queste vie deve essere indipendente dalle altre;
- In caso di ambienti a rischio incendio alto, dove sono previste più di una via d’uscita alternativa, la lunghezza del percorso per raggiungere l’uscita più vicina non dovrebbe superare i 15 – 30 metri (ambienti con tempo massimo di esodo 1 minuto);
- Negli ambienti a rischio incendio medio o basso (tempo massimo di esodo 3 o 5 minuti), il percorso non deve superare rispettivamente i 30 – 45 metri e i 45 – 60 metri di lunghezza;
- Le vie di uscita devono sempre condurre a un luogo sicuro;
- Ad eccezione degli ambienti piccoli e dei luoghi a rischio incendio medio/basso, le scale eventualmente presenti nelle vie di esodo devono normalmente essere protette dal fuoco tramite strutture resistenti e porte tagliafuoco;
- Ogni porta sul percorso deve essere facilmente e immediatamente apribile dai lavoratori in evacuazione.
L’adeguamento delle vie di esodo antincendio alle normative sopra riportate non costituisce solo un obbligo di prevenzione, ma anche un cruciale strumento di sicurezza per la tutela dei lavoratori e dei beni in caso di incendio.