Antincendio: il quadro normativo per bar e ristoranti

Antincendio: il quadro normativo per bar e ristoranti

Un recente documento dei Vigili del Fuoco ricapitola il quadro normativo per la prevenzione incendi in bar e ristoranti. Ne ricapitoliamo di seguito gli snodi fondamentali.

La tutela antincendio nei luoghi di lavoro si articola su più livelli: il datore di lavoro deve valutare i rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che include, quando rilevante, il rischio incendio.

I bar e i ristoranti non rientrano automaticamente nell’elenco delle attività soggette al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, ma restano assoggettati qualora siano parte di attività elencate nell’Allegato I oppure ospitino impianti o servizi che rientrano nelle soglie previste dal regolamento (es. impianti termici di potenza significativa). È quindi cruciale verificare la configurazione specifica del locale per adempiere ad eventuali obblighi.

Fare una corretta valutazione del rischio incendio

Per i luoghi di lavoro la valutazione del rischio incendio e le misure operative si svolgono secondo i criteri del D.M. 3 settembre 2021 e, quando applicabile, del Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015). La valutazione va operata da personale qualificato, che permetterà al datore di lavoro di scegliere il percorso normativo più adeguato in base al profilo di rischio dell’attività (basso rischio, regole tecniche verticali o applicazione del Codice), definendo le misure tecniche, organizzative e procedurali previste dal quadro normativo.

Piano di emergenza: quando bisogna averlo?

Il D.M. 2 settembre 2021 stabilisce quando è obbligatorio predisporre un piano di emergenza e idonee procedure di gestione in esercizio ed emergenza:

  • Luoghi con almeno 10 lavoratori;
  • Pubblici esercizi con presenza contemporanea di oltre 50 persone;
  • Attività ricomprese nell’Allegato I del DPR 151/2011.

La valutazione deve sempre considerare l’insieme degli occupanti (quindi clienti, personale, visitatori) e prevedere misure specifiche per persone con esigenze particolari.

Ruoli e responsabilità

Il datore di lavoro è responsabile dell’adozione e della documentazione delle misure antincendio e della designazione degli addetti alla gestione emergenze; l’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 richiede la nomina e l’informazione, nonché formazione, del personale incaricato. La corretta tenuta di verbali, check-list, esiti di prove e manutenzioni è fondamentale per dimostrare la conformità in caso di controllo.

Per accertarsi di essere al passo con le normative, quindi, per bar e ristoranti è importante:

Verifica attività

Verificare se l’attività ricade in allegati o soglie che impongono adempimenti specifici

Corretta valutazione rischio incendio

Effettuare mediante personale qualificato la corretta valutazione del rischio incendio integrata nel DVR e, se necessario, applicare il Codice di prevenzione incendi

Piano emergenza

Predisporre il piano di emergenza quando scattano le soglie (personale/occupanti) avendo cura di prevedere procedure specifiche per persone con esigenze particolari

Addetti antincendio

Designare e formare gli addetti antincendio, registrando evidenze di formazione e verifiche periodiche

Seguire questi passi con completezza e precisione è ciò che consente una reale protezione delle persone e degli ambienti di lavoro, nonché la prevenzione di eventuali provvedimento e sanzioni.

I consulenti Cope sono a tua disposizione per una verifica della tua attività, per l’aggiornamento o l’integrazione del vostro DVR e per supportarti nell’attivazione di tutte le pratiche di prevenzione incendi necessarie.

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