Indumento da lavoro o DPI? Cosa cambia per l’azienda
Alcuni indumenti da lavoro possono rientrare nella classificazione di dispositivo di protezione individuale (DPI), comportando specifici obblighi per il datore di lavoro.
Gli indumenti utilizzati in azienda svolgono funzioni differenti, e possono essere destinati a:
- Identificare l’appartenenza aziendale, come nel caso di uniformi e divise;
- Proteggere gli abiti civili dall’usura, senza svolgere una specifica funzione di protezione dai rischi professionali;
- Proteggere la salute e la sicurezza del lavoratore, riducendo l’esposizione a determinati rischi durante lo svolgimento delle attività.
È in quest’ultimo caso che occorre distinguere correttamente tra semplice abbigliamento da lavoro e DPI indossabili, per garantire una protezione adeguata e gestire gli obblighi previsti dalla normativa.
Quali indumenti da lavoro sono classificabili come DPI
Ne sono un esempio gli indumenti ad alta visibilità, quelli progettati per proteggere dal caldo o dal freddo e i capi destinati a prevenire il rischio di contatto con sostanze pericolose.
La distinzione dipende dalla concreta funzione protettiva del capo in relazione a uno specifico rischio presente sul luogo di lavoro. Ecco perché è fondamentale per le aziende individuare gli indumenti che assumono la caratteristica di DPI in fase di valutazione dei rischi: essi costituiscono una vera e propria misura di prevenzione e protezione.
Cosa significa per le aziende
Il D.Lgs. 81/2008 disciplina gli obblighi del datore di lavoro in materia di scelta, utilizzo e gestione dei dispositivi di protezione individuale. In particolare:
1. Le modifiche introdotte dal D.L. 159/2025, convertito nella Legge 198/2025, hanno precisato che l’obbligo di mantenere i DPI in efficienza e di assicurarne le condizioni igieniche si applica anche agli capi di abbigliamento classificati come tali, previa individuazione attraverso la valutazione dei rischi.
Significa che non è sufficiente fornire gli indumenti protettivi ai lavoratori: come per gli altri dispositivi di protezione individuale (caschetti, guanti, occhiali e/o visiere etc.) occorre garantirne nel tempo l’efficacia e l’idoneità all’impiego.
Il datore di lavoro deve quindi assicurare la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie, nel rispetto delle indicazioni del fabbricante.
2. La Circolare n. 1 del 23 febbraio 2026 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha inoltre precisato che, durante gli accertamenti ispettivi, verrà verificato che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) identifichi gli indumenti da lavoro che assumono la caratteristica di DPI.
È fondamentale quindi per le aziende dimostrare di aver condotto la valutazione in modo completo e conforme alla normativa, e successivamente accertarsi di:
Selezionare gli indumenti
adatti ai rischi presenti in azienda;
Se necessario,
formare il personale sul loro corretto utilizzo;
Definire chiaramente le modalità di pulizia, manutenzione e sostituzione degli stessi,
qualora usurati o non più conformi alle attività lavorative.
La gestione di questi indumenti non è quindi un aspetto secondario: fa parte delle misure necessarie per garantire una protezione adeguata durante l’attività lavorativa.
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