Novità lavori in quota: cambiano le regole sulla prevenzione delle cadute

Novità lavori in quota: cambiano le regole sulla prevenzione delle cadute

Le recenti modifiche agli articoli 113 e 115 del D.Lgs. 81/2008 introducono alcune importanti precisazioni sui sistemi di prevenzione delle cadute e sulle altre misure di sicurezza nei lavori in quota.

Non si tratta soltanto di un aggiornamento normativo: le nuove disposizioni chiariscono meglio quali protezioni privilegiare e come scegliere il sistema più adatto in funzione del rischio.

Il nuovo articolo 115 distingue con maggiore precisione tra sistemi di protezione collettiva (DPC) e individuale (DPI): parapetti e reti di sicurezza rientrano nella prima categoria, e costituiscono la prima scelta per la protezione dei lavoratori nei lavori in quota.

Un chiarimento importante riguarda invece i ponteggi, non qualificati come dispositivi di protezione collettiva ma come attrezzature provvisionali di servizio che possono svolgere anche una funzione di protezione.

L’ordine di priorità tra i DPI

Quando non è possibile utilizzare sistemi di protezione collettiva, il nuovo articolo 115 prevede quattro tipologie di sistemi individuali per la prevenzione delle cadute:

trattenuta → posizionamento sul lavoro → accesso e posizionamento mediante funi → arresto caduta

Prevenzione cadute dall'alto

La novità più significativa è il principio di priorità: nella scelta del sistema, basata sempre sulla valutazione dei rischi e sulle caratteristiche della lavorazione, occorre privilegiare quelli che impediscono la caduta rispetto al sistema di arresto caduta.

Si rafforza quindi la linea guida generale di prevenire le cadute dall’alto, e non semplicemente assicurarsi di poterle arrestare.

Le scale verticali permanenti

La Legge 198/2025 interviene anche sull’articolo 113, relativo alle scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri e con inclinazione superiore a 75°, fissate a un supporto e utilizzate come mezzo di accesso.

In base alla valutazione del rischio devono essere dotate in alternativa di:

Un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto previsto dall’articolo 115

oppure

Una gabbia di sicurezza

Le due soluzioni sono alternative e la scelta deve avvenire nel rispetto della valutazione del rischio specifica per la mansione. Anche caratteristiche e dimensioni dei pioli e della gabbia di sicurezza sono precisamente normati dal provvedimento.

Cosa significa per le imprese

Le novità rafforzano il principio fondamentale della sicurezza nei lavori in quota: la protezione deve sempre essere progettata partendo dal rischio e privilegiare, quando possibile, la prevenzione delle cadute dall’alto.

Per le aziende che svolgono attività in quota è quindi importante verificare che valutazione dei rischi, procedure, sistemi di protezione e modalità operative siano coerenti con il nuovo quadro normativo. Solo così è possibile proteggere i lavoratori mantenendosi davvero al passo con le disposizioni in materia di sicurezza.

Per conoscere tutte le novità introdotte dalla Legge 198/2025, capire come applicarle concretamente alla tua azienda e dotarti dei migliori DPI e DPC per la vostra attività, gli esperti Cope sono a tua disposizione.

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